06/04/14

Agenzie Ambientali, Testo unificato in Aula ad aprile


Realacci: "Darà maggiore trasparenza e forza al sistema dei controlli"

E' in dirittura di arrivo il testo di legge per il riordino delle agenzie di protezione ambientali in Italia. Il testo, sottolinea Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, "approderà in Aula alla Camera questo mese, nella settimana del 22". Il provvedimento nasce dall'unificazione della proposta di legge a firma Realacci e da quelle analoghe di Alessandro Bratti e Massimo De Rosa che hanno l'obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli ambientali in Italia, dare certezza ai cittadini e alle imprese, difendere l'ambiente e la salute, produrre un'economia più avanzata e pulita. "Il Sistema nazionale delle agenzie ambientali contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla piena realizzazione del principio del 'chi inquina paga'. Il testo unificato, di cui è stato relatore Filiberto Zaratti (Sel), è stato approvato a larghissima maggioranza dalla VIII Commissione Ambiente della Camera la scorsa settimana, dopo un ciclo di audizioni e un lavoro che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi politici spiega Realacci. Per dare trasparenza e forza al sistema dei controlli ambientali prosegue Realacci, l'Ispra e le Arpa garantiscono su tutto il territorio nazionale l'attuazione omogenea dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali. Un Paese che voglia guardare con fiducia al futuro non puo' infatti sottrarsi dall'attuazione di una corretta ed efficace politica ambientale, la quale non può prescindere da un sistema di soggetti istituzionali, autorevole, autonomo e indipendente. Nel corso dell'esame del testo unificato in Commissione, le funzioni del Sistema nazionale sono state poi rafforzate con l'inserimento di capacita' autorizzative e sanzionatorie autonome, nonchè con attivita' di supporto all'individuazione e quantificazione del danno ambientale. Cercheremo di lavorare perche' il provvedimento venga rapidamente approvato dall'Aula e passi al piu' presto al Senato".In sintesi, il testo unificato attribuisce rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della promozione della qualità ambientale in tutto il territorio nazionale, della piena realizzazione del principio "chi inquina paga", anche in relazione agli obiettivi di promozione della salute umana (articolo 1). L'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono i cardini del Sistema nazionale (articolo 1), che opera in una logica a rete per l'attuazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (Lepta). I Lepta rappresentano gli standard qualitativi e quantitativi che devono essere garantiti in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale e che riguardano le attività che il Sistema nazionale e' tenuto ad assicurare, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
Il Sistema svolge principalmente i seguenti compiti: monitorare lo stato dell'ambiente, con particolare riguardo al consumo del suolo, all'evoluzione delle risorse ambientali, all'inquinamento; attivita' di ricerca e informazione pubblica su dati tecnico-scientifici sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, nonche' collaborazione con gli istituti scolastici e le università relativamente alle tematiche dell'educazione ambientale; supporto alle altre istituzioni nelle attivita' amministrative in materia ambientale; partecipazione alle iniziative degli enti preposti agli interventi di protezione civile, vigilanza e ispezione sul territorio (articolo 3). Nel corso dell'esame parlamentare il quadro delle funzioni del Sistema e' stato particolarmente rafforzato attraverso l'inserimento di "capacità autorizzative e sanzionatorie autonome", nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente, delle attivita' di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale, nonche' mediante la previsione di attivita' di benchmarking di funzioni e servizi e di continua valutazione delle performance, per migliorare i livelli prestazionali raggiunti.

Il testo unificato disciplina compiutamente le funzioni dell'Ispra (articolo 4), di cui vengono confermati i profili di autonomia e la sottoposizione alla vigilanza del ministero dell'Ambiente, il cui statuto e la cui organizzazione regolamentare devono essere adeguati ai nuovi compiti assegnati. L'Ispra ha la funzione di organizzare con il concorso delle agenzie le norme tecniche vincolanti per tutto il Sistema per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate come il monitoraggio, le valutazioni ambientali, le informazioni pubbliche , il coordinamento delle attività e la gestione dei controlli ambientali, nonchè gli aggiornamenti coerenti con il quadro normativo di riferimento. A capo dell'Ispra deve essere nominato un direttore generale per una durata dell'incarico di massimo quattro anni, rinnovabile una sola volta, come per i componenti degli organi dell'istituto stesso. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati specificati i requisiti del direttore generale dell'Ispra e delle agenzie ambientali, scelti in base a specifici requisiti professionali e morali fissati dal testo unificato, che sancisce inoltre talune esclusioni (articolo 8).

L'Ispra svolge compiti di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche (Lepta), che costituiscono un parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attivita' delle agenzie. Altri compiti dell'Ispra riguardano, tra l'altro, la definizione degli strumenti per l'esecuzione delle attivita' di controllo, la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati e lo sviluppo, la gestione del sistema nazionale di qualita' dei dati di monitoraggio ambientale, la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale, e le attivita' di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attivita' di trasferimento dei dati ambientali (articolo 6). La disciplina delle Agenzie per la protezione ambientale, anch'esse dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, e' demandata alle leggi regionali e delle province autonome di Trendo e di Bolzano (articolo 7). E' prevista inoltre una programmazione triennale delle attivita' del Sistema predisposta dall'Ispra, con l'individuazione delle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei Lepta (articolo 10) e l'istituzione di un sistema informativo nazionale ambientale (Sina), parte della rete informativa nazionale (Sinanet), in cui convergono gli altri sistemi informativi territoriali (articolo 11).

Per l'effettuazione delle analisi ambientali e' organizzata una rete nazionale di laboratori accreditati (articolo 12), tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale. Per lo svolgimento delle attivita' del Sistema e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'Ispra, composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale Dell'ispra, che fornisce parere obbligatorio sugli atti per il governo del Sistema e segnala al ministero dell'Ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge (articolo 13). E', inoltre, disciplinata l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (articolo 14); nel corso dell'esame parlamentare e' stato precisato che le modalita' di individuazione di tale personale dovranno essere basate su principi di meritocrazia e verra' definito un codice etico. Da ultimo, il testo unificato definisce le modalita' di finanziamento per l'Ispra e le agenzie ambientali. Per l'Ispra verra' definito un contributo statale ad integrazione delle dotazioni ordinarie, mentre, per le agenzie, in considerazione del loro preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, si prevede che venga destinata dalle regioni e dalle province autonome una quota annuale variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale (articolo 15). Ulteriori modalita' di finanziamento attengono, per un verso, al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione e allo svolgimento dei successivi controlli, che sono a carico dei gestori, nonche' alle spese connesse ad attivita' di indagine delegata dall'autorita' giudiziaria, poste a carico del Ministero della giustizia.

IL VELINO

Nessun commento: