09/10/13

Applicazione SISTRI, Circolare Ministero Ambiente 1° ottobre 2013

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la Circolare 1° ottobre 2013 Nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri".
L'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per i seguenti soggetti:

A: I"produttori iniziali di rifiuti pericolosi";
B:Gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: — "gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale";
C:"Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi";
D: I "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l'obbligo di iscrizione per
A: I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
B: Gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
C: I trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

Detti soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 188-ter del Dlgs n. 152/2006 come modificato dall'articolo 11 del Dl n. 101/2013, e del comma 5 del citato articolo 11 del Dl n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all'adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.

L'avvio dell'operatività del Sistri è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.

Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell'operatività del Sistri è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.

Il Dl n. 101/2013 si trova attualmente all'esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). È probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del Sistri. Di tali eventuali modifiche il Ministero ne darà tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.

In particolare, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del Dl n. 101/2013, cit., detta disposizione limita l'obbligo di adesione al Sistri alle seguenti categorie di operatori economici:
a) "produttori iniziali di rifiuti pericolosi".
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l'applicazione dell'articolo 190, comma 8, del Dlgs 152/2006, in base al quale "i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) ..."I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al Sistri dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all'interno del luogo di produzione.

b) "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale".
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l'esclusione dei rifiuti urbani dall'ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del Dl n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l'obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

c) "enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi";

d) "nuovi produttori di rifiuti", cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del d.m. n. 52/2011;

e) "enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi".
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.

Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell'operatività del Sistri, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del Sistri, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006.

Pertanto, le sanzioni relative al Sistri si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell'operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.

Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del Dlgs n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 del Dlgs n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del Mud con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 189 del Dlgs n.152/2006.

È opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del Dl n. 101/2013, ed attualmente all'esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell'operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal Sistri, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al Sistri.

In ogni caso, l'articolo 11, comma 11, del Dl n. 101/2013, già prevede che l'irrogazione delle sanzioni Sistri per le violazioni di cui all'articolo 260-bis, del Dlgs n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.

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